IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto  l'art.  8,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  e  in
particolare, l'art. 4; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  ministri  e  sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e, in particolare, l'art. 28; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto opportuno, procedere alla  ridefinizione  dell'ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  ministri
al fine di implementare l'organizzazione  del  Dipartimento  per  gli
affari giuridici e legislativi potenziando le strutture  deputate  al
coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita'  normativa
del Governo; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'art. 28 del decreto del Presidente 
             del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. All'art. 28, comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento  delle  strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, le parole: «non
piu' di nove» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di dieci».